Art. 6.

      1. L'ufficiale giudiziario che procede alla vendita di beni mobili od immobili può impiegare altresì a tale scopo strumenti telematici o informatici, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
      2. Le modalità tecniche di espletamento della vendita telematica sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
      3. All'ufficiale giudiziario che procede alla vendita di beni mobili od immobili spettano i compensi per le medesime attività previsti, rispettivamente, dagli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.